PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agenzia nazionale per
la sicurezza stradale).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia esercita la gestione e il controllo delle attività connesse alla circolazione e alla sicurezza stradali e fornisce un supporto tecnico al Governo, al Parlamento e agli enti locali al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
      2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
      3. L'Agenzia ha sede in Roma e può articolarsi in sezioni periferiche.

Art. 2.
(Finalità dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia ha le seguenti finalità:

          a) dare attuazione all'impegno di ridurre l'incidentalità stradale e il numero dei feriti e dei morti secondo le indicazioni dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale;

          b) programmare gli interventi in attuazione della finalità di cui alla lettera a), attraverso l'individuazione di apposite linee prioritarie, tra le quali, in particolare, la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, la ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, l'assistenza alle regioni e alle amministrazioni locali nonché la verifica delle misure adottate in tema di circolazione e di sicurezza sulle strade, comprese

 

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quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) e dalle società concessionarie;

          c) dare pareri obbligatori preventivi, fornire indirizzi per l'azione e coordinare gli interventi sulla circolazione per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dalle regioni, dalle province, dai comuni, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

          d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

          e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

          f) fornire indirizzi per l'azione e coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni e dei dati sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale utilizzando i mezzi d'informazione e gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia;

          g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché dei veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche, in conformità alle normative tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), in coordinamento con la società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          h) fornire indirizzi per l'azione e coordinare le attività di assistenza alle vittime della strada e ai loro familiari;

          i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

          l) controllare periodicamente il rapporto tra costi e benefìci relativo al finanziamento delle strutture previste dalla presente

 

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legge e i minori costi sociali derivanti dall'attività della medesima struttura;

          m) promuovere campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Art. 3.
(Struttura e organico dell'Agenzia).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

      2. L'Agenzia è costituita da un comitato direttivo, da una direzione generale e da un direttore generale.

      3. Il comitato direttivo è presieduto da un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da: quattro membri designati dai Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, della salute e dell'interno; due rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni economico-sociali degli utenti, del trasporto pesante di persone e di merci e degli automobilisti.

      4. La direzione generale è costituita da una segreteria generale, da sei uffici dirigenziali e da sezioni periferiche territoriali, per complessive centocinquanta unità di personale, di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche con funzioni prevalentemente ispettive. Il personale è fornito per il 70 per cento dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dagli altri Ministeri interessati, nonché dalle regioni e dagli enti locali. Il 30 per cento del personale è reclutato attraverso specifici concorsi pubblici.

      5. Il direttore generale è nominato dal Comitato direttivo ed è scelto tra persone di riconosciuta esperienza e professionalità nel campo della sicurezza stradale.

 

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Art. 4.
(Finanziamento dell'Agenzia).

      1. Alla la copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede con gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, spettanti al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, e con una quota pari al 2 per cento degli introiti delle sanzioni spettanti ai comuni limitatamente alla somma superiore a 100.000 euro di gettito e da altre imposte provenienti dalla mobilità.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Materie di competenza dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia ha competenza nelle seguenti materie:

          a) gestione delle strade;

          b) condotte di guida e sanzioni per le relative violazioni;

          c) costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati sulle strade;

          d) regole di circolazione;

          e) assistenza alle vittime della strada;

          f) diffusione e pubblicazione dei dati relativi alla circolazione e alla sicurezza stradali.

Art. 6.
(Comitato interministeriale per
la sicurezza stradale).

      1. È istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato», che ha il

 

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compito di coordinare l'attività e di fornire le linee programmatiche per quanto attiene la sicurezza stradale ai seguenti Ministri:

          a) Ministro delle infrastrutture;

          b) Ministro dei trasporti;

          c) Ministro dell'interno;

          d) Ministro della giustizia;

          e) Ministro della salute;

          f) Ministro della pubblica istruzione;

          g) Ministro della solidarietà sociale;

          h) Ministro dell'economia e delle finanze.

          i) Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

      2. Il Comitato è l'organo di gestione politica che condivide l'azione e l'attività dell'Agenzia. I Ministri di cui al comma 1 delegano un loro sottosegretario di Stato in seno al Comitato.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla sicurezza stradale il quale esercita le funzioni di Presidente del Comitato.

Art. 7.
(Servizio pubblico della gestione delle strade. Contratto e carta dei servizi con obbligo di assicurazione).

      1. Indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, il servizio stradale è un servizio pubblico e la messa a norma e la manutenzione programmata delle strade sono obbligatorie.

      2. È obbligatorio un contratto di servizio nel quale sono indicati gli obblighi di gestione della strada o, nel caso che proprietà e gestione coincidano, un'autodisciplinare di analogo contenuto.

      3. È obbligatoria, altresì, la carta dei servizi verso l'utenza, nella quale sono specificamente indicati gli obblighi verso l'utenza sia per quanto concerne la difesa

 

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attiva che in caso di risarcimento del danno.

      4. L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi danneggiati, già previsto per i proprietari dei mezzi in circolazione, è esteso agli enti proprietari e agli enti gestori delle strade quali responsabili per danno di cose in custodia. Ove gli enti proprietari o gestori non ottemperino a tale obbligo, l'Agenzia provvede a irrogare le prescritte sanzioni, compreso l'intervento sussidiario.

Art. 8.
(Istituzione del Centro nazionale
di assistenza alle vittime della strada).

      1. Tenuto conto che la sinistralità stradale è un fenomeno sociale di grande rilevanza, è istituito, presso il Ministero della salute, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il Centro nazionale di assistenza alle vittime della strada, di seguito denominato «Centro», con il compito di disciplinare, attuare e monitorare gli interventi di urgenza per le grandi invalidità fisiche e psichiche, mediante l'elaborazione di strutture specialistiche in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con il comparto delle assicurazioni private, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con tali soggetti. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della salute, coordina le attività del Centro.

      2. Gli organici assegnati al Centro, in sede di prima attuazione della presente legge, non possono essere superiori a cinquanta unità, di cui almeno la metà da destinare al servizio ispettivo e di monitoraggio. I vari profili professionali sono rilevati dai Ministeri, enti, società, organizzazioni e consulenti pubblici e privati operanti nel settore di assistenza alle vittime della strada. Le strutture periferiche del Centro sono gestite dalle regioni, attraverso protocolli concordati con il medesimo Centro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

 

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      3. Il contributo al Servizio sanitario nazionale, pari al 10,5 per cento dei premi per responsabilità civile è destinato all'assistenza alle vittime della strada. Il gettito annuo di tale contributo è amministrato dal Centro, d'intesa con le regioni.

Art. 9.
(Consulta nazionale della
sicurezza stradale).

      1. Alla Consulta nazionale della sicurezza stradale presso il Ministero dei trasporti sono attribuite le ulteriori funzioni di organo di consultazione dell'Agenzia, con emissione di pareri obbligatori in materia. Lo statuto e il regolamento della Consulta sono predisposti e approvati con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con l'Agenzia.

Art. 10.
(Istituto di prevenzione, ricerca e
innovazione per la sicurezza stradale).

      1. È istituito l'Istituto di prevenzione, ricerca e innovazione per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Istituto», che si avvale, per la propria attività, del Centro sperimentale stradale dell'ANAS Spa e che opera coordinandosi con l'Agenzia.
      2. L'Istituto ha come scopo la raccolta di dati sull'incidentalità stradale e la relativa analisi e ha come principali campi di azione:

          a) la raccolta e l'analisi dei principali studi della sicurezza stradale elaborati a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli studi dell'Unione europea;

          b) la raccolta e l'analisi delle pratiche migliori sviluppate a livello internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, volte a migliorare la sicurezza stradale;

 

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          c) la raccolta e l'analisi dei dati di base dei sinistri stradali;

          d) l'investigazione autonoma e approfondita dei sinistri stradali mortali o con feriti gravi al fine di determinarne le cause e di elaborare eventuali contromisure utilizzando le più avanzate metodologie di analisi sviluppate a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

          e) la costituzione, ai soli fini di ricerca, di una banca dati sui sinistri mortali e con feriti gravi.

      3. L'Istituto invia periodicamente alla Consulta un rapporto contenente i principali risultati emersi dallo studio del fenomeno della sinistralità stradale e l'indicazione delle misure elaborate al fine di aumentare la sicurezza sulla strada.
      4. L'Istituto agisce in piena autonomia individuando annualmente i principali settori nei quali concentrare la sua attività di indagine, di ricerca e di analisi.
      5. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i principali centri di ricerca, pubblici e privati, che si occupano di ricerche sulla sicurezza stradale a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea. Altri soggetti, come fondazioni, organizzazioni e associazioni, operanti nel settore della sicurezza stradale, appartenenti al settore pubblico, privato o del privato sociale, possono comunque collaborare con l'Istituto.
      6. Lo statuto e il regolamento dell'Istituto sono predisposti e approvati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e d'intesa con l'Agenzia.